- lex potentior
- (loc.s.f.) L. Nella qualifica giuridica del fatto, l'autore del fatto, colui che ha compiuto il fatto, adduce a sua difesa un acuto conflitto di doveri al momento del fatto medesimo, che finge di aver risolto secondo la regola della lex potentior 'la legge più importante, che precede altre leggi'. Si distinguono diversi gradi di evidenza della finta lexpotentior: 1. La qualitas absoluta possiede il massimo grado di evidenza della lex potentior ("bisogna obbedire più a Dio che agli uomini"); 2. Nella qua-litas assumptiva vengono addotti (assumere) motivi di scusa più deboli, con cui viene difeso: a. o il fatto stesso, b. o soltanto il reo. Il fatto dunque viene difeso dal suo autore in quanto: a.1. Viene presentato come giusta punizione, nella — relatio, di chi è il colpito dal fatto medesimo ('feci sed merui': ho fatto e ho meritato le successive conseguenze); a.2. Nella comparatio il fatto viene presentato come utile per il bene comune ('feci, sed profui', l'ho fatto, ma è servito a tutti). Il reo si difende come persona respingendo il fatto commesso nei modi seguenti: b.1. Nella remotio raffigurando se stesso come un automa mosso da una forza tirannica su cui discarica la colpa ('feci, sed alter me impulit ut facerem'). B.2. Adducendo nella concessio più deboli motivi di scusa, e cioè: b.2.1. Afferma nella — purgatio la sua buona intenzione (bona voluntas, bonus animus) nel compimento dell'azione, e presenta il fatto come influenzato e prodotto da condizioni occasionali, come il caso e la necessità (casus, fortuna, necessitas) o la limitatezza della natura umana (error). b.2.2. Ammette nella — deprecatio di avere agito in mala fede (mala voluntas, malus animus) ma, adducendo i suoi meriti (precedenti o anche futuri) nei confronti del bene pubblico, invoca un giudizio mite, che potrà giovare anche al giudice. —.
Dizionario di retorica par stefano arduini & matteo damiani. 2014.